Statuto

DAQ Statuto

STATUTO del consorzio con attività esterna
"DISTRETTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DEL VINO DI PUGLIA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

1.1 DENOMINAZIONE

E’ costituito il consorzio con attività esterna denominato “DISTRETTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DEL VINO DI PUGLIA“, (in appresso anche “Consorzio“) disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del codice civile.

1.2 SEDE

Il Consorzio ha sede in Turi, all’indirizzo indicato nell’atto costitutivo.

Il Consorzio può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L’organo amministrativo ha facoltà di decidere l’istituzione o la soppressione, ovunque in Italia, di unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

1.3 DURATA

La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta); alla scadenza, la durata sarà prorogata per il tempo occorrente alla definizione dei rapporti in corso ovvero sarà prorogata dai Consorziati con deliberazione assunta con le maggioranza necessarie per le modifiche del presente statuto.

1.4 OGGETTO

Il Consorzio, che non ha fini di lucro, persegue scopo consortile consistente nella disciplina e svolgimento coordinato delle imprese consorziate nell’attuazione del Programma di Sviluppo del Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del Vino di Puglia (in appresso anche semplicemente “Distretto“) e nel compimento di tutte le attività ed iniziative atte a contribuire allo sviluppo del comparto vitivinicolo Pugliese. Obiettivo principale è l’incremento della competitività delle aziende della filiera vitivinicola pugliese attraverso una maggiore qualificazione delle imprese coinvolte e un migliore posizionamento dei vini di qualità, DOP, IGP e biologici sui mercati nazionali ed internazionali.

A tal fine il Distretto può provvedere alle seguenti iniziative mirate:

– al miglioramento e valorizzazione della qualità del prodotto vino destinato al mercato italiano ed estero;

– alla diffusione della conoscenza e dell’informazione nei confronti di responsabili acquisti, distributori, importatori e consumatori finali;

– alla formazione ed aggiornamento degli operatori della filiera al fine di ottenere una maggiore qualità delle produzioni in un contesto di sostenibilità;

– ad un orientamento delle imprese verso percorsi di internazionalizzazione;

– a percorsi indirizzati verso economie di scala, forme associative e di integrazione aziendale;

– al miglioramento dell’ambiente ed alla ricerca di fonti energetiche rinnovabili ed alternative;

– alla valorizzazione dei vini di Puglia, in associazione con i territori di produzione, attraverso azioni di marketing territoriale legate ad offerte di turismo enogastronomico.

Il Consorzio, nell’ambito di azioni di sviluppo delle aziende della filiera vitivinicola di Puglia, potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

– realizzazione di opere e di infrastrutture connesse al potenziamento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive dei soci del Distretto;

– bonifica ed utilizzo di siti industriali dismessi;

– ricerca scientifica e sviluppo tecnologico indirizzati al trasferimento tecnologico alle aziende della filiera vitivinicola;

– acquisizione ed elaborazione dati;

– servizi informatici e telematici (a titolo esemplificativo, creazione di siti web);

– allestimento di esposizioni temporanee;

– marketing e studi connessi, analisi commerciali;

– sostegni alle imprese per l’accesso a strumenti finanziari per la realizzazione di investimenti aziendali in linea con le finalità del Distretto;

– attività di formazione degli operatori del comparto;

– consulenze gestionali per l’ottenimento di certificazioni di qualità, consulenze per l’internazionalizzazione, servizi alle imprese;

– elaborazione di progetti di sviluppo e ricerca, per conto dei consorziati del Distretto, con riferimento all’accesso a bandi per l’erogazione di finanziamenti, come previsto da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Il Consorzio può altresì svolgere qualunque altra attività connessa, affine o complementare a quelle sopra indicate, nonché realizzare tutte gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dell’oggetto, con esclusione in ogni caso delle attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito.

Il Consorzio potrà svolgere le attività precedentemente indicate sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio ma per conto di uno o più consorziati. In quest’ultimo caso, per le obbligazioni derivanti dall’attività svolta dal Consorizio risponderanno esclusivamente, in via solidale e sussidiaria, le consorziate mandanti e beneficiarie della medesima attività.

Per il raggiungimento degli scopi innanzi indicati il Consorzio può avvalersi di qualunque normativa di favore portata dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria.

TITOLO II

RAPPORTI ECONOMICI

2.1 ASSENZA DI LUCRO

Il Consorzio non ha finalità di lucro e non può distribuire utili ai consorziati, sotto qualsiasi forma.

2.2 FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito dai versamenti di ingresso dei Consorziati e dai contributi annuali.

Le quote di ingresso che conferiscono un diritto di voto unico per ciascuna quota sono così determinate:

– Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) per le organizzazioni di produttori, consorzi di tutela, consorzi tra imprese, aziende commerciali, altre aziende della filiera (es. imballaggi, trasporti, ecc.), istituti di credito, fondazioni;

– Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) per le cooperative e le strutture/organizzazioni aggregate semplici, organizzazioni professionali, Camere di Commercio, Comuni, Province, enti Pubblici;

– Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per le cantine e le aziende agricole vitivinicole;

– Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per le aziende agricole singole, importo ridotto a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per le aziende con superficie agricola utilizzata inferiore a 5 (cinque) ettari;

– Euro 0 (zero) per Università, Enti di Ricerca, Associazioni sindacali di rilevanza regionale rappresentate in seno al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

Le quote annuali, da versare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, a far data dall’anno successivo all’ingresso, sono stabilite in un importo pari alla metà delle quote precedenti.

Per consentire l’autosufficienza della gestione, il Consorzio potrà richiedere ai consorziati contributi annuali, in conformità alle previsioni dell’art.2615-ter c.c., che saranno determinati dall’Organo Amministrativo in sede di approvazione del preventivo economico-finanziario, previa approvazione degli organi di amministrazione degli enti consorziati.

Per tutta la durata del Consorzio, le Università e gli Enti di Ricerca consorziati non dovranno corrispondere contributi in denaro; l’apporto sarà rappresentato esclusivamente da prestazioni d’opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive dei contributi consortili in denaro. Resta inteso che Università e Enti di Ricerca non risponderanno in caso di perdite di gestione, nei limiti di legge.

2.3 ESERCIZIO FINANZIARIO – SITUAZIONE PATRIMONIALE

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a norma dell’art.2615 bis c.c., l’organo amministrativo provvederà a redigere una situazione patrimoniale nell’osservanza delle norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni; nel medesimo termine tale documento contabile dovrà essere depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

TITOLO III

ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

3.1 CONSORZIATI

Possono essere ammessi al consorzio imprese in forma societaria o individuale, nonché organismi pubblici e privati operanti, anche indirettamente, nella filiera vitivinicola, che sottoscrivono il Progetto di Sviluppo del Distretto, sulla base della domanda di ammissione da presentare all’organo amministrativo, il quale verificherà preliminarmente la sussistenza del requisito soggettivo della qualità del richiedente e di compatibilità dell’attività svolta con le finalità sociali, nonché l’adesione alle disposizioni dello statuto e dell’eventuale regolamento.

Ai fini dell’ammissibilità, è fatto espresso divieto di essere già iscritto ad altri organismi che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente, senza espresso assenso dell’organo amministrativo.

3.2 MODALITÀ DI AMMISSIONE

Gli Enti, le società e gli imprenditori individuali che intendano partecipare al Consorzio devono presentare domanda scritta indirizzata all’organo amministrativo, contenente:

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, se avanzata da imprenditori individuali; l’indirizzo, la denominazione e la sede, se è avanzata da persona giuridica;

b) la sottoscrizione da parte dell’imprenditore o del legale rappresentante dell’Ente;

c) la dichiarazione di accettare lo statuto del Consorzio e l’eventuale Regolamento;

d) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell’aspirante. Tra tali requisiti dovranno essere inclusi la valutazione dello stato di solvenza e l’attinenza del settore di attività dell’aspirante a quello del Consorzio e/o alle sue finalità.

La domanda di ammissione sarà esaminata dall’organo amministrativo che comunicherà al richiedente l’assenso o il diniego, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa domanda.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel “Libro dei Consorziati”, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento di una quota iniziale di partecipazione e/o dell’adempimento degli eventuali obblighi particolari.

Qualora nel termine di 15 (quindici) giorni dall’avvenuta comunicazione dell’ammissione non si sia proceduto al versamento della quota e di eventuali oneri ulteriori, l’aspirante decade dalla stessa.

3.3 NON CONCORRENZA

I consorziati si obbligano a non svolgere, sia direttamente sia tramite raggruppamenti temporanei di imprese o altri consorzi, le attività oggetto del Consorzio per le quali l’Organo Amministrativo abbia deliberato di presentare offerte.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Università ed agli Enti di Ricerca consorziati.

3.4 RECESSO

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e qualora non abbia concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti:

a)il cambiamento dell’oggetto;

b) la trasformazione;

c) la fusione e la scissione;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede all’estero;

g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto.

Al di fuori dei casi sopra indicati, il socio non può recedere prima che sia decorso il termine di un anno dalla sottoscrizione della quota ed in ogni caso prima della estinzione degli effetti delle obbligazioni derivanti da:

– adesione o partecipazione del socio a misure o programmi o progetti intesi a favorire gli scopi sociali;

– partecipazione ad iniziative intraprese dal Distretto in cui il socio recedente è parte.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviarsi all’organo amministrativo ed agli altri soci entro 90 (novanta) giorni dal deposito nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittimi ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, entro 90 (novanta) giorni da quello in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto stesso.

Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera od il fatto che legittimano il diritto di recesso.

Il recesso produrrà effetti a seguito della deliberazione dell’Organo amministrativo che si pronuncia in merito alla domanda, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio o di terzi (nell’ambito dell’attività del Consorzio) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto.

Il socio receduto avrà il diritto di ottenere il rimborso della sola quota di partecipazione sociale al 50% (cinquanta per cento) del valore nominale.

Il recesso non libera comunque il recedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi del presente statuto e del regolamento interno, né dagli obblighi sussistenti a suo carico in forza del rapporto consortile.

Il Consorzio ha facoltà di compensare  gli importi dovuti dal socio receduto con qualsiasi credito vantato da quest’ultimo nei confronti del Consorzio stesso.

Il socio che non abbia interamente liberato la propria quota se, dopo essere stato richiesto di provvedere al versamento dei residui, non adempia all’obbligo di versamento, perde tutte le somme da esso già versate a qualsiasi titolo. La regolamentazione si applica anche per le quote che non vengano richieste a rimborso entro tre mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto consortile.

Alle Università ed agli Enti di ricerca consorziati è riconosciuto il diritto di recedere dal Consorzio con preavviso di tre mesi.

3.5 ESCLUSIONE

L’esclusione dal Consorzio è deliberata dall’Assemblea per i seguenti motivi:

a) fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento per le imprese;

b) estinzione (a qualunque titolo dovuta) dell’ente consorziato;

c) apertura delle procedure di liquidazione dell’ente consorziato;

d) grave e reiterata inadempienza agli obblighi previsti per ogni consorziato dal presente statuto, dall’eventuale regolamento e dalle deliberazioni assunte;

e) perdita dei requisiti per l’ammissione o per partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

f) violazione del divieto di iscrizione contemporanea a più Distretti o consorzi che svolgano un’attività concorrente, senza il consenso dell’organo amministrativo, ad esclusione delle Università, degli Enti di Ricerca e degli Istituti di Credito;

g) morosità dei pagamenti delle somme dovute nei confronti del Consorzio;

h) nell’ipotesi di trasformazione sostanziale dell’oggetto dell’attività imprenditoriale e/o sociale del socio consorziato, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società.

L’esclusione è deliberata dall’Organo Amministrativo.

Le deliberazioni relative all’esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all’adozione della deliberazione di esclusione .

L’esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del Consorziato della lettera o PEC con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.

Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi (nell’ambito dell’attività del Consorzio) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera o PEC di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal Consorziato escluso.

Il provvedimento di esclusione può essere impugnato ai sensi del presente Statuto .

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante. Il socio escluso avrà il diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione sociale al 50% (cinquanta per cento) del valore nominale, salvo compensazione con eventuali debiti nei confronti del Consorzio. Il socio escluso resta comunque obbligato al versamento dei contributi dovuti ai sensi del presente statuto e del regolamento, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi assunti in forza del rapporto consortile.

3.6 QUOTE DI CONSORZIATI RECEDUTI O ESCLUSI

Nel caso di recesso e/o di esclusione del Consorziato, la quota originaria e i contributi da questo versati si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri.

TITOLO IV

GESTIONE

4.1 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

a) l’Assemblea dei consorziati;

b) l’Organo Amministrativo;

c) il Presidente del Consorzio;

d) il Comitato Tecnico Scientifico.

TITOLO V

ASSEMBLEA

5.1 COMPOSIZIONE, LUOGO E TEMPO DI CONVOCAZIONE

L’Assemblea si compone di tutti i Consorziati.

L’assemblea è di regola riunita presso la sede del consorzio, salva diversa determinazione dell’Organo Amministrativo che può fissare un luogo differente, purché sito nella Regione Puglia, o ancora in videoconferenza.

In tale ultimo caso, occorre siano rispettate le seguenti condizioni:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo ritenersi svolta la riunione nel luogo indicato nell’avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione della situazione patrimoniale.

Può essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità il Consiglio di Amministrazione, nonché quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consorziati, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nella competenza dell’assemblea.

5.2 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

L’Assemblea è convocata a cura dell’Organo Amministrativo con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

a) comunicazione inviata almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza a mezzo di e-mail o di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio di posta elettronica certificata, inviato almeno otto giorni prima della data dell’adunanza.

L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione o l’indicazione della piattaforma telematica per lo svolgimento di un’assemblea a distanza, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza di dette formalità, è in ogni caso regolarmente costituita l’assemblea allorquando tutti i consorziati e componenti dell’Organo amministrativo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

5.3 RAPPRESENTANZA

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche da chi è componente dell’organo amministrativo.

Salvo che per le Università ed Enti di Ricerca, ogni consorziato ha il diritto di partecipare all’Assemblea se in regola con i versamenti dei contributi come previsti dallo Statuto

Spetta al presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all’Assemblea (detto diritto non spetta al consorziato non in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo).

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell’Assemblea non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l’adunanza.

5.4 PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONI

La presidenza dell’Assemblea compete al Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, al Consorziato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario un soggetto, anche estraneo, nominato dall’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

5.5 QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo statuto per casi specifici.

5.6 VOTO E SISTEMI DI VOTAZIONE

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese in modo palese, per appello nominale.

5.7 ATTRIBUZIONI

L’Assemblea:

a) approva il programma di attività e il preventivo economico-finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

b) approva la relazione dell’Organo Amministrativo sull’attività svolta dal Consorzio e la situazione patrimoniale di fine esercizio;

c) delibera con il voto di due terzi dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche da apportare allo statuto ed al Regolamento interno;

d) nomina l’Organo Amministrativo ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

e) determina l’ammontare dei contributi annuali in danaro o in servizi e competenze, da porre a carico dei consorziati;

f) determina l’ammontare delle quote iniziali da porre a carico dei nuovi consorziati;

g) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;

h) delibera sull’adozione del Programma di sviluppo del Distretto con cadenza triennale;

i) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.


TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

6.1 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il consorzio può essere amministrato alternativamente:

– da un amministratore unico;

– da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, di cui:

— fino ad un massimo di 3 (tre) rappresentanti delle imprese agricole;

— da 2 (due) a 3 (tre) rappresentanti delle imprese dell’agro-industriali;

— 1 (un) rappresentante delle società a partecipazione pubblica operanti nel territorio/ricerca/camera di commercio;

— da 1 (uno) a 2 (due) rappresentanti di associazioni private, consorzi di tutela, consorzi di promozione, istituti di credito;

— 1 (un) rappresentante dell’Università del Salento – prioritariamente del corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia.

L’assemblea sceglie il sistema di amministrazione.

I componenti dell’organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;

b) durano in carica tre anni, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati;

c) possono essere cooptati nell’osservanza dell’art.2386 c.c..

6.2 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando il Consorzio è amministrato dal Consiglio, il funzionamento di esso è così regolato:

A – Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

B – Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella sede del consorzio o altrove, purché nel territorio della Regione Puglia, o ancora in videoconferenza nel qual ultimo caso la sede di riunione coinciderà con il luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante) tutte le volte in cui il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione richiesta per iscritto da tre Consiglieri, questi ultimi, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data indicata nella richiesta, possono convocare il Consiglio con le modalità e nei termini previsti nel presente articolo.

Di regola la convocazione è fatta tramite PEC almeno 8 (otto) giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 3 (tre) giorni.

In ogni caso, si considera validamente costituita la riunione anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Il Presidente può invitare alle adunanze componenti del Comitato Tecnico Scientifico e/o esperti funzionali alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Qualora il consiglio si riunisca in videoconferenza devono essere rispettate le seguenti condizioni:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo in caso di riunione totalitaria) i luoghi video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo ritenersi svolta la riunione nel luogo indicato nell’avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

C – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D – Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

6.3 POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all’assemblea.

6.4 PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

La Presidenza e la rappresentanza del Consorzio, anche in giudizio e per ogni attività con i terzi, compete all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

TITOLO VII

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

7.1 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto di diritto da tre componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché da un massimo di sei ulteriori membri, da scegliersi tra soci e non soci, purché di comprovata esperienza maturata nel settore di interesse del Consorzio.

Tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico vengono proposti dall’organo amministrativo e nominati dall’Assemblea dei consorziati.

La loro durata in carica è variabile e determinata di volta in volta al momento della nomina.

In ogni caso i componenti non potranno durare in carica per un tempo superiore a quello in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione che li ha proposti.

Nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico si formeranno dei gruppi di lavoro, ciascuno composto da un Consigliere a ciò delegato e da un massimo di due altri componenti del Comitato Tecnico Scientifico, ed a ciascuno di essi verrà affidato il compito di sviluppare uno o più obiettivi del Distretto, di volta in volta assegnati dall’organo amministrativo, nell’ambito del Programma di sviluppo del Distretto deliberato dall’Assemblea dei soci.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI INTERNI

8.1 REGOLAMENTO ELETTORALE ED AMMINISTRATIVO

L’organo amministrativo può predisporre un regolamento elettorale che disciplini le procedure di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed un regolamento amministrativo che disciplini le norme per l’ammissione dei nuovi soci, la determinazione delle quote consortili o dei contributi dei consorziati, le sanzioni per gli eventuali inadempimenti e quant’altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento del Consorzio.

L’approvazione dei regolamenti sopra citati e le loro modifiche vanno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei consorziati.


TITOLO IX

LIBRI CONSORTILI

9.1 LIBRI CONSORTILI

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, il Consorzio deve tenere:

a) il Libro dei Consorziati;

b) i Libri dei Verbali dell’Assemblea;

c) il Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, se previsto.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

10.1 CASI DI SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie:

– per decorso del termine di durata;

– per deliberazione dell’Assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati;

– per ogni altra causa prevista dalla legge.

10.2 LIQUIDATORI

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

I liquidatori provvederanno al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati, in proporzione dei relativi apporti complessivi al fondo medesimo e in relazione all’entità delle contribuzioni rese dai consorziati in prestazioni e servizi.

TITOLO XI

NORME FINALI

11.1 NORMATIVA RESIDUALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

11.2 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l’Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società, uno dal Presidente della Camera di Commercio ed uno dal Giudice preposto all’Ufficio del Registro delle Imprese competenti per territorio avuto riguardo al Comune in cui è posta la sede sociale.

Gli arbitri decideranno, entro 180 (centottanta) giorni dall’accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

1

DAQ VINO PUGLIA
DISTRETTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE
DI QUALITA' DEL VINO DI PUGLIA

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